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D.P.R. 11/07/1980 n. 753

Art. 53 Nei terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi escavazione o canale deve essere effettuato ad una distanza tale che, in relazione alla natura dei terreni interessati, non arrechi pregiudizio alla sede o alle opere ferroviarie. La distanza del ciglio più vicino dell'escavazione o canale non deve comunque essere inferiore alla sua profondità partendo dal ciglio più esterno del fosso laterale o dalla cunetta, ove questi esistano, oppure dal ciglio degli sterri se la ferrovia è in trincea oppure dal piede della scarpata se la ferrovia è in rilevato. Tale distanza non potrà mai essere minore di tre metri anche se l'escavazione del terreno sia meno profonda.

Art. 54 Lungo le linee ferroviarie fuori dai centri abitati è vietato costruire fornaci, fucine e fonderie ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Art. 55 I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell’art. 36.

Art. 56 Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all’esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili. Per i servizi di pubblico trasporto indicati al terzo comma dell’art. 36 le distanze di cui ai precedenti commi si intendono riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.

Art. 57 In vicinanza della ferrovia è vietato depositare materie pericolose o insalubri o costruire opere per la loro conduzione ad una distanza tale che, a giudizio dei competenti organi tecnici delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possono arrecare pregiudizio all’esercizio ferroviario.

Art. 58 Chiunque costruisce una strada, un canale o un condotto d’acqua, un elet trodotto, gasdotto, oleodotto o qualunque altra opera di pubblica utilità che debba attraversare impianti ferroviari, compresi gli elettrodotti, o svolgersi ad una distanza che possa creare interferenze, soggezioni o limitazioni all’esercizio ferroviario deve ottenere la preventiva autorizzazione dell’azienda esercente che potrà condizionarla alla realizzazione di tutte le varianti ai piani costruttivi che riterrà necessarie per garantire la sicurezza delle opere e degli impianti e la regolarità dell’esercizio ferroviario. Per le ferrovie in concessione l’autorizzazione di cui al comma precedente è subordinata al nulla osta del competente ufficio della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o degli organi delle regioni, previo assenso ai fini della sicurezza da parte del competente ufficio della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni stesse.

Art. 59 L’esecuzione lungo le linee ferroviarie, di scavi e perforazioni per estrazione di sostanze minerali a distanza minore di cinquanta metri dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale, è subordinata al nulla osta dell’ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e del competente ufficio della M.C.T.C., sentite le aziende esercenti, per le ferrovie in concessione. Le autorizzazioni di cui agli articoli 62, 63 e 104 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959 n. 128, concernente le norme di polizia delle miniere e delle cave, potranno essere concesse previo rilascio del nulla osta di cui al comma precedente.

Art. 60 Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dagli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione, riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56. I competenti uffici della M.C.T.C., prima di autorizzare le richieste riduzioni delle distanze legali prescritte, danno, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione alle aziende interessate delle richieste pervenute, assegnando loro un termine perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali osservazioni. Trascorso tale termine, i predetti uffici possono autorizzare le riduzioni richieste.

Art. 61 Per tutte le situazioni esistenti non conformi, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, alle disposizioni dei precedenti articoli 49, 51, 52, 53, 54, 55 e 56, gli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, ed i competenti uffici della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, potranno richiedere l'adeguamento alle disposizioni stesse quando ciò sia ritenuto necessario per la sicurezza dell'esercizio. In tale caso è dovuta una indennità da determinarsi in base alle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità purché si tratti di opere eseguite non in violazione alle preesistenti disposizioni di legge in materia di distanze legali. Nel caso di costruzione di nuove linee, per le opere preesistenti non conformi alle disposizioni degli articoli richiamati al precedente primo comma, gli organi di cui allo stesso primo comma potranno richiedere l'adeguamento alle disposizioni stesse quando ciò sia necessario alla sicurezza dell'esercizio. In tale caso è dovuta una indennità da determinarsi in base alle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le opere eseguite precedentemente alla data di pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali delle singole prefetture competenti per territorio dell'avviso dell'approvazione del progetto.

Art. 62 Le disposizioni di cui agli articoli dal 49 al 56 non sono applicabili alle aziende esercenti le ferrovie le quali potranno pertanto realizzare, nel rispetto della sicurezza dell'esercizio, le opere necessarie alle proprie esigenze, previa autorizzazione da parte dei competenti uffici della M.C.T.C. per le ferrovie in concessione.

Art. 63 I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli 49 a 51 sono puniti con l’ammenda da lire 300.000 a lire 900.000 I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli dal 52 al 57 sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 90.000. Sono pure soggetti alla sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 90.000 coloro che esercitano le attività di cui agli articoli 58 e 59 senza le autorizzazioni o i nullaosta prescritti. Titolo IV SIstema di protezione degli attraversamenti dei passaggi a livello e prescrizioni per gli utenti

Art. 64 I passaggi a livello delle strade pubbliche o private per l’attraversamento delle ferrovie possono essere:

a) del tipo con barriere o semi-barriere, manovrati sul posto, a distanza o au tomaticamente intendendosi compresi nel termine di barriere le sbarre, i cancelli ed altri dispositivi di chiusura equivalenti;

b) del tipo senza barriere, provvisto o meno di segnalazione luminosa e acu stica verso la strada ed a comando automatico. Spetta alle aziende esercenti le ferrovie stabilire il tipo di impianto per ogni attraversamento. Per le ferrovie in concessione, i competenti uffici della M.C.T.C. possono sempre disporre, per motivi di sicurezza, l’installazione dei dispositivi di protezione di cui al comma precedente a passaggi a livello senza barriere. Per quanto riguarda le segnalazioni stradali di «passaggio a livello», la visibilità della linea ferrata per i passaggi a livello senza barriere nonché il funzionamento automatico dei dispositivi di segnalazione e di protezione dei passaggi a livello con semibarriere e di quelli senza barriere provvisti di segnalazione luminosa e acustica, si applicano le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione. Per i passaggi a livello con barriere manovrate in correlazione con l’effettiva marcia dei treni, la chiusura delle barriere stesse, prima del passaggio di ogni convoglio, deve essere assicurata dall’azienda esercente, con appositi dispositivi o con idonei sistemi di esercizio. Negli altri casi in cui non sia stabilita la suddetta correlazione le barriere devono essere chiuse almeno cinque minuti prima dell’orario di transito del treno. I passaggi pedonali senza barriere possono essere muniti di girandole, manovrabili dagli utenti, o di labirinti. I passaggi a livello privati possono essere muniti di chiusure con chiavi in consegna agli utenti.

Art. 65 Per l’attraversamento dei passaggi a livello pubblici si applicano le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione. Le stesse norme sono estese ai passaggi a livello privati, esclusi quelli con chiavi in consegna agli utenti. E’ proibito ai non addetti al servizio dei passaggi a livello aprire, chiudere e, comunque, manovrare le barriere e gli altri dispositivi dei medesimi. I trasgressori sono puniti con l’ammenda da L. 100.000 a 1.000.000 o con l’arresto fino a due mesi.

Art. 66 L’uso dei passaggi a livello privati è regolato da apposita convenzione fra l’azienda esercente la linea e l’utente. Per le ferrovie in concessione la convenzione deve essere approvata dai componenti uffici della M.C.T.C.. I passaggi a livello privati con chiavi in consegna agli utenti sono usati sotto la diretta responsabilità degli utenti stessi che, prima di effettuare l’attraversamento, devono accertare con ogni cura e prudenza che nessun treno od altro mezzo su rotaia stia sopraggiungendo e quindi transitare rapidamente. Inoltre è fatto divieto agli utenti dei passaggi a livello di tenere aperti gli attraversamenti oltre il tempo strettamente necessario per il passaggio. I trasgressori alle disposizioni del terzo e quarto comma incorrono nell’amm- enda da L. 150.000 a L. 450.000. Titolo V Utilizzazione del personale e svolgimento dei servizi di trasporto in caso di mobilitazione delle forze armate e di guerra

Art. 67 In caso di mobilitazione delle forze armate e in caso di guerra, le aziende esercenti i servizi di trasporto sono tenute ad osservare le norme previste per tali eventualità nonché le disposizioni che verranno emanate dalle autorità competenti. In tali evenienze le aziende stesse sono autorizzate, anche in deroga alla normativa esistente:

- ad adibire temporaneamente a funzioni superiori a quelle svolte il dipendente personale, purchè in grado di esercitarle;

- a richiedere al personale dipendente, ove sia necessario, prestazioni eccezionali in eccedenza all’orario di lavoro;

-ad anticipare o ritardare le prescritte visite e prove del materiale rotabile e degli impianti, rispetto ai termini stabiliti;

-ad effettuare il trasporto delle merci pericolose e nocive. Titolo VI Interventi per la rimozione dei cadaveri rinvenuti sulla sede ferroviaria e per la rimozione del materiale in caso di incidente

Art. 68 Qualora in seguito ad incidente o per qualsiasi altra causa, anche ignota, si rinvengano sulla sede ferroviaria, ed in posizione tale da interessare la libera circolazione dei treni, dei cadaveri, questi possono essere rimossi anche prima dell’intervento dell’autorità giudiziaria, previo accertamento e descrizione delle precise condizioni in cui furono rinvenuti, a cura dei funzionari, ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza, degli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri o del sindaco del luogo o di chi ne fa le veci nell’esercizio delle funzioni di autorità locale di pubblica sicurezza. Uguale facoltà è attribuita ai graduati e agenti della polizia ferroviaria e dei carabinieri in servizio di polizia ferroviaria, qualora non sia possibile il tempestivo intervento di una delle autorità di cui al primo comma, in relazione alle necessità dell’esercizio.

 

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